Statuto AMICI DI ROTEGLIA APS
ART. 1 - Denominazione e sede
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E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: AMICI DI ROTEGLIA APS; assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro. Essa assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS). Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Castellarano (RE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
La durata dell'Associazione è illimitata.
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ART. 2 - Finalità, scopi e attività
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L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge le seguenti attività di interesse generale:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di promuovere e realizzare iniziative a carattere culturale tramite realizzazione di mostre, conferenze in tema di storia e cultura locale, presentazione di ricerche e libri, eventi in concomitanza di sagre e ricorrenze paesane, attività ludiche per bambini e ragazzi, proiezione cinematografica, corsi per ragazzi e adulti sul tema artistico (fotografia, pittura, lettura) attività turistiche (organizzazione di gite sociali, formazione di personale in loco per assistere e accompagnare sul nostro territorio persone interessate a visitare il paese e il territorio comunale limitrofo). Attività sportive a basso impatto fisico per stimolare le attività motorie delle persone e stimolarne la partecipazione aggregata per favorire maggiore socialità e integrazione, miglior benessere fisiologico. Queste attività di interesse generale vengono proposte per favorire e sollecitare un’attività associativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione allegata al bilancio.
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ART. 3 - Risorse economiche
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L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazioni e legati;
• contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali di associati e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raccolta fondi occasionali e sottoscrizioni anche a premi.
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione. Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
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ART. 4 - Bilancio
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L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci, entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
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ART. 5 - Membri dell'associazione
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All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità da perseguire. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
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ART. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
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L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
• per decesso;
• per recesso;
• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;
• per esclusione:
• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione, l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
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ART. 7 - Diritti e doveri dei soci
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I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
• Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia indirizzandone richiesta scritta dal consiglio direttivo, con lettera raccomandata ovvero a mezzo pec; il Consiglio direttivo dovrà provvedere ad esaudire la richiesta avanzata dal socio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmettendo quanto richiesto al socio interessato sempre a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo pec.
I soci sono obbligati a:
• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
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ART. 8 - Personale retribuito
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L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti previsti e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione di promozione sociale.
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ART. 9 - Qualità di volontario
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I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
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ART. 10 - Organi sociali
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Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea dei soci
• Il Consiglio direttivo
• Presidente
• Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo)
• L’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 11 - Assemblea
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L’Assemblea è l’organo sovrano e deliberativo dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega.
Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati tramite delega.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
• si esprime sull’esclusione dei soci dall'Associazione;
• si esprime sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati;
• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione.
Nelle deliberazioni dell’assemblea che riguardano l’approvazione del bilancio o rendiconto, ovvero sulle delibere in riguardo alle azioni di responsabilità nei loro confronti, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti.
ART. 12 - Consiglio direttivo
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Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È composto da numero di componenti da 5 ad 11 eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per tre mandati.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
Il Consiglio direttivo
• nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
L’Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui Consiglio direttivo sia composto da solo cinque componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente), viene sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza e vengono conservati agli atti in apposito raccoglitore dei verbali del Consiglio direttivo.
ART. 13 - Il Presidente
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Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato del Consiglio direttivo In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
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ART. 14 - Il Segretario
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Al segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al segretario può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo Il segretario potrà delegare alcuni compiti di natura amministrativa ad altri soci, che lo potranno affiancare nelle incombenze quotidiane dell’amministrazione generale dell’associazione.
ART. 15 - L'Organo di Controllo
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È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
• Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
• Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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ART. 16 - Clausola Compromissoria
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Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
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Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
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ART. 18 - Disposizioni finali, rinvio
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Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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Castellarano, 30 Marzo 2022
Il Presidente - Coriani Tiziano Ivan
Il Segretario - Benassi Diego